La Suprema Corte, in un recente Provvedimento (Ord. n. 18676/2024 di seguito allegata), ha esaminato il caso di alcuni cittadini i quali avevano lamentato di aver subito dei danni a cagione di rumore molesti conseguenti ad eventi culturali organizzati da un Comune.
La vicenda, accaduta in un Paese della Liguria, è approdata in Cassazione a seguito della condanna (sia in primo che in secondo grado) della citata Pubblica Amministrazione a risarcire un importo a titolo di danno in favore di due cittadini proprietari di immobili siti in una piazza ubicata presso il detto Ente.
Orbene il Supremo Consesso, nel rigettare il ricorso proposto dal prefato Comune, ha statuito che “le ragioni di infondatezza sono due: in generale, i limiti posti dai singoli regolamenti, compreso dunque quello richiamato dal comune, e dallo stesso comune approvato, sono puramente indicativi in quanto anche immissioni che rientrino in quei limiti possono considerarsi intollerabili nella situazione concreta, posto che la tollerabilità è, per l’appunto, da valutarsi tenendo conto dei luoghi, degli orari, delle caratteristiche della zona e delle abitudini degli abitanti (Cass. 28201/ 2018), che è ciò che il consulente ha fatto. In secondo luogo, anche un ente pubblico è soggetto all’obbligo di non provocare immissioni rumorose ed << è responsabile dei danni conseguenti alla lesione dei diritti soggettivi dei privati, cagionata da immissioni provenienti da aree pubbliche, potendo conseguentemente essere condannata al risarcimento del danno, così come al “facere” necessario a ricondurre le dette immissioni al di sotto della soglia della normale tollerabilità, dal momento che tali domande non investono – di per sé – atti autoritativi e discrezionali, bensì un’attività materiale soggetta al richiamato principio del “neminem laedere”.>> (Cass. 14209/ 2023, in caso analogo)” (Cass. Civ., Ord. n. 18676/2024).
Dalla lettura del summenzionato Provvedimento, dunque, si deduce che, seppur ogni Comune sia libero di dettare norme finalizzate a regolamentare, nei casi di organizzazione di eventi pubblici, le immissioni rumorose, in ipotesi in cui le predette diventino intollerabili, ogni cittadino ha il diritto di ottenere il risarcimento dei danni patiti a cagione delle stesse, sulla base di quanto previsto dall’art. 2043 c.c. (il quale prescrive che “Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno“).
Lo studio è a disposizione per ricorrere in giudizio in ipotesi analoghe a quella sopra descritta.