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L’art. 14 della Legge 689/1981 – normativa la quale regola, in maniera generale, l’emissione e la notifica delle sanzioni amministrative – stabilisce che “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa (comma 1). Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all’estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall’accertamento (comma 2) … L’obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto (comma 6)”.

La giurisprudenza italiana, per lungo tempo, si è interrogata se la summenzionata norma potesse trovare applicazione nei riguardi dell’I.N.P.S. nelle ipotesi in cui andassero accertate omissioni di ritenute previdenziali ed assistenziali, da parte di datori, di importo non superiore ad €. 10.000,00 (ex art. 2, comma 1-bis, D.L. 463/1983, convertito dalla L. 638/1983).

Il Tribunale del Lavoro di Catania, in una recente Sentenza (di seguito allegata), ha ritenuto pacificamente attuabile la nominata norma e, quindi, il previsto termine di 90 giorni, negli anzidetti casi, allineandosi, invero, ad altre pronunce espresse in precedenza, in fattispecie analoghe, dal citato Tribunale.

Infatti ha statuito il prefato Giudice che <<il ricorso si profila fondato avuto riguardo al motivo – da ritenersi assorbente – che attiene alla dedotta decadenza dell’ente previdenziale dalla potestà di irrogare la sanzione … Con considerazioni valevoli anche nel caso in questione (cfr sempre sentenza n. 2184/2023 citata) si rileva che nel caso in esame “… il termine può essere individuato all’epoca della di scadenza dei contributi omessi, violazione facilmente rilevabile dall’istituto, che non implica particolari aggravi istruttori, né sul punto sono stati introdotti argomenti tesi a fornire elementi di segno contrario, se non astratte considerazioni che non possono avere rilevanza nel caso di specie, pena la disapplicazione della disposizione in questione. Dagli atti non sono emersi altresì elementi che consentano di ritenere complessa o particolarmente laboriosa l’attività di verifica dell’omissione, trattandosi di omissioni contributive alla scadenza, automaticamente rilevabili dall’Istituto….” (cfr sentenza n.2184/2023 cit .). Nella specie, quindi, stando ai dati desumibili dalle stesse ordinanze ingiunzione oggetto di gravame nonché ai prodotti atti di accertamento (ed a prescindere da ogni verifica circa l’effettiva rituale notificazione degli atti prodromici) a fronte di contributi che scadevano al massimo al dicembre 2011 (periodi 11/2011) e al massimo al giugno 2012 (periodi 12/2011 e da 01 al 05/2012) deve rilevarsi che non risulta alcuna relata di notifica per la diffida/contestazione delle violazioni relativa a tali annualità 2011 e 2012, peraltro emergendo la violazione del termine di 90 giorni prescritto, già alla data della mera emissione della contestazione (rispettivamente dell’08/09/2017 e del 12/09/2017), e comunque non avendo l’INPS dato prova della notificazione di detto atto entro 90 giorni dalle violazioni riferite ai periodi 11/2011, 12/2011 e da 01 al 05/2012 e comunque con evidente violazione del prescritto termine di 90 giorni anche a decorrere dall’entrata in vigore del citato D.Lgs. 8/2016 in data 6.2.2016, con riferimento alle violazioni in questione anteriori a tale data (come detto vengono in considerazione i periodi 11/2011, 12/2011 e da 01 al 05/2012). In ogni caso, anche laddove si volesse ritenere di accordare un ulteriore termine di 30, 60 o 90 o 120 giorni all’Istituto, per procedere alle attività propedeutiche alla rilevazione dell’omissione contributiva, e dunque si ritenesse di differire il termine di decorrenza della decadenza per tale lasso temporale, e non venendo peraltro in rilievo il periodo di sospensione di 98 giorni supra richiamato, il risultato non muterebbe, poiché le contestazioni delle rilevate omissioni risulterebbero comunque perfezionate tardivamente. E ribadendosi che non risulta documentato che tali contestazioni siano state comunicate al ricorrente, atteso che gli unici atti di cui viene documentata la comunicazione (in data 04/10/2022) sono le Ordinanze ingiunzione impugnate. Deve, dunque, trovare applicazione l’ultimo comma della diposizione di cui all’art. 14, l. 689/1981, secondo cui “L’obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto>> (Tribunale di Catania, sez. Lav., Dott. L. M. Cutrona, Sent. n. 2224/2024).

Nel caso sottoposto all’esame del Tribunale etneo il ricorrente, rappresentato e difeso dallo scrivente, ha raggiunto il risultato sperato, ottenendo l’integrale annullamento di due Ordinanze – Ingiunzioni al medesimo notificate, aventi un importo iniziale, rispettivamente, di €. 18.500,00 e di €. 22.000,00.

Lo studio è a disposizione per agire in giudizio in ipotesi di illegittime sanzioni amministrative erogate dall’I.N.P.S..

Post Author: Alfio Giuseppe Aureliano Laudani

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