L’Istituto Nazionale Previdenza Sociale (I.N.P.S.) con il recente Messaggio n. 4640 del 22.12.2023 (di seguito allegato) ha stabilito che “nelle more dell’emanazione di un nuovo decreto ministeriale (o dell’eventuale riforma della sentenza n. 16305/2023 del TAR Lazio), sentito il Dipartimento della Funzione pubblica, in virtù del principio di armonizzazione contenuto nel citato articolo 55-septies, comma 5-bis, del D.lgs n. 165/2001, richiamato in sentenza, le visite mediche di controllo domiciliare nei confronti dei lavoratori pubblici, fino a nuove disposizioni, dovranno essere effettuate nei seguenti orari: dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 17 alle 19 di tutti i giorni (compresi domeniche e festivi)“.
La scelta operata dal precitato Istituto Previdenziale si allinea al decisum espresso dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma il quale, con la Sentenza n. 16305/2023 (anch’essa di seguito allegata), ha parzialmente annullato il Decreto Ministeriale n. 206 del 17 ottobre 2017, emesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a firma del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione e del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.
In particolare l’art. 3 del summenzionato Decreto, pubblicato sulla base del disposto dell’art. 55 septies, comma 5 bis, D.Lgs. 165/2001, aveva prescritto che le fasce orarie di reperibilità dei dipendenti pubblici si dovessero articolare nei seguenti termini: 9/13 e 15/18 con obbligo di rintracciabilità per il lavoratore finanche nei giorni non lavorativi ed in quelli festivi.
L’I.N.P.S., dunque, nelle more dell’emissione di un nuovo Decreto o della possibile riforma della prefata Sentenza, ha stabilito di creare un unico sistema di controllo applicabile a tutti i prestatori in stato di malattia sia del settore pubblico che privato (i quali ultimi, invero, già dagli anni ’80 del ‘900 sono tenuti ad essere reperibili tutti i giorni tra le 10 e le 12 e tra le 17 e le 19).
La determina del menzionato Istituto, d’altra parte, rispetta in toto la volontà del Legislatore che, proprio a mezzo del citato art. 55 septies, comma 5 bis, D.Lgs. 165/2001 (a mente del quale “Al fine di armonizzare la disciplina dei settori pubblico e privato, con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabilite le fasce orarie di reperibilità entro le quali devono essere effettuate le visite di controllo e sono definite le modalità per lo svolgimento delle visite medesime e per l’accertamento, anche con cadenza sistematica e ripetitiva, delle assenze dal servizio per malattia. Qualora il dipendente debba allontanarsi dall’indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilità per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all’amministrazione che, a sua volta, ne dà comunicazione all’Inps“), ha previsto una piena parificazione sul punto tra lavoratori del settore pubblico e di quello privato.
Per un approfondimento della superiore questione si demanda alla lettura dettagliata sia del Messaggio I.N.P.S. n. 4640/2023 sia della Sentenza del T.A.R. Lazio n. 16305/2023, di seguito integralmente consultabili.