La Retribuzione Professionale Docente (c.d. R.P.D.) è un emolumento accessorio, a carattere fisso e continuativo, che viene erogato per dodici mensilità in favore del personale docente ed educativo alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione e del Merito.
Trattasi di voce retributiva espressamente prevista dalla normativa collettiva di settore, ammontante allo stato attuale ad €. 2.214,00 per i dipendenti aventi da 0 a 14 anni di lavoro, ad €. 2.721,60 per quelli in servizio da 15 a 27 anni e ad €. 3.458,40 per coloro con oltre 28 anni di attività (i succitati importi si riferiscono per ogni fascia retributiva ad un singolo anno scolastico).
Il predetto Ministero, invero, riconosce il menzionato emolumento, oltre ai dipendenti già in ruolo, soltanto ai lavoratori a tempo determinato che vengono assunti con contratti annuali (quindi con scadenza al 30 giugno od al 31 agosto), escludendo, per gli effetti, quelli ingaggiati per supplenze più brevi.
Tale prassi Ministeriale è, in realtà, illegittima poiché contraria al principio di non discriminazione sancito dalla DIR. 1999/70 CE.
Ebbene, a conforto di quanto sopra, si è espresso di recente il Tribunale del Lavoro di Marsala il quale mediante la Sentenza n. 619/2023 (di seguito allegata) ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere la Retribuzione Professionale Docente in favore di un’insegnante della scuola primaria per tutti gli anni in cui la predetta aveva svolto un servizio non inferiore a 180 giorni.
Lo studio è a disposizione per ricorrere in giudizio dinanzi al Giudice del Lavoro territorialmente competente per ottenere il pagamento della R.P.D..