Il Legislatore italiano ha introdotto un limite temporale alla possibilità di proporre giudizi contro la Repubblica Federale di Germania per ottenere il risarcimento dei danni in favore delle vittime di crimini di guerra e contro l’umanità (o dei parenti prossimi di questi ultimi) per la lesione di diritti inviolabili della persona, per fatti accaduti nel territorio italiano o in danno di cittadini italiani ad opera delle forze del Terzo Reich nel periodo 01.09.1939/08.05.1945.
Invero il Decreto Legge n. 36/2022 (convertito dalla Legge n. 79/2022) ha stabilito che “Fatta salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione, le azioni di accertamento e liquidazione dei danni di cui al comma 1 (n.d.a.: concernenti le fattispecie di cui si è prima detto) non ancora iniziate alla data di entrata in vigore del presente decreto sono esercitate, a pena di decadenza, entro centottanta giorni dalla medesima data. La decadenza è dichiarata d’ufficio dal giudice” (art. 43, comma 6, prima parte, D.L. 36/2022).
Il termine massimo entro cui potere agire, dunque, è stato inizialmente fissato per il giorno 27.10.2022.
A seguito dell’entrata in vigore dell’art. 8, comma 11-ter, del Decreto Legge n. 198/2022 (convertito dalla Legge n. 14/2023) il detto termine di decadenza è stato prorogato alla data del 28.06.2023.
Ciò significa che a partire dal 29.06.2023 non sarà più possibile ottenere il risarcimento di cui si è scritto sopra.
Lo studio è a disposizione per procedere in giudizio contro la Repubblica Federale di Germania.