Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (M.E.F.), con il Comunicato n. 68 del 21 aprile 2023 (di seguito allegato), ha annunciato che la domanda per aderire alla c.d. “Definizione agevolata”, prevista dall’articolo 1, commi da 231 a 252, della Legge 197/2022 (“Rottamazione-quater”), potrà essere presentata sino al 30 giugno 2023 in luogo del 30 aprile 2023.
Più nello specifico <<La Definizione agevolata introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) si applica ai carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi in precedenti “rottamazioni” e a prescindere se in regola con i pagamenti. Chi aderisce alla Definizione agevolata potrà versare solo l’importo dovuto a titolo di capitale e quello dovuto a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non saranno invece da corrispondere le somme dovute a titolo di sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio. Per quanto riguarda i debiti relativi alle multe stradali o ad altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi contributivi), l’accesso alla misura agevolativa prevede invece che non siano da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi (comunque denominati, comprese pertanto le c.d. “maggiorazioni”), nonché quelle dovute a titolo di aggio>> (estratto del Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione del 7 aprile 2023).
Il M.E.F., dunque, ha deciso che i contribuenti avranno due mesi in più di tempo per ricorrere alla predetta misura agevolativa.
Lo studio è a disposizione per inoltrare la domanda di adesione alla succitata “Definizione agevolata”.