L’estratto di ruolo è quel documento che permette al contribuente di conoscere i debiti pendenti nei confronti dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione (c.d. “ADER”). I dati contenuti nel menzionato estratto, più nello specifico, sono la fedele riproduzione del ruolo reso esecutivo dalla Pubblica Amministrazione creditrice, trasfusi nella cartella di pagamento indirizzata al cittadino debitore.
L’ADER, come risaputo, è un Ente pubblico che ha il compito di riscuotere gli importi dovuti a vario titolo in favore sia delle Amministrazioni centrali sia di quelle locali (ad esempio: contributi previdenziali, imposte dirette, tasse automobilistiche, etc.).
Il Legislatore, a seguito della novella legislativa operata dall’art. 3-bis D.L. 146/2021 (convertito dalla L. 215/2021) il quale ha aggiunto all’art. 12 D.P.R. 602/1973 il comma 4-bis, ha posto precisi limiti alla possibilità di impugnare in via autonoma l’estratto di ruolo.
Difatti stabilisce il detto comma 4-bis che “L’estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell’articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all’articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione“.
Orbene il Tribunale del Lavoro di Tivoli, con una recente pronuncia in materia contributiva (di seguito allegata), ha ritenuto, fornendo un’interpretazione non in contrasto con l’anzidetta novella legislativa, che l’estratto di ruolo sia ad oggi autonomamente impugnabile nel caso in cui si intenda compiere un accertamento di tipo negativo in merito all’attuale debenza del credito preteso dall’Amministrazione creditrice: “La menzionata preclusione (ndr. il citato art. 12, comma 4-bis, D.P.R. 602/1973), però, non comporta la decadenza per colui che afferma di essere venuto a conoscenza dell’iscrizione a ruolo solo a seguito del rilascio dell’estratto, di chiedere l’accertamento negativo del debito contributivo in seguito al decorso del termine di prescrizione maturato successivamente alla notifica della cartella. In altri termini, la definitività dell’accertamento relativo alla sussistenza dei crediti contributivi portati dalla cartella, per effetto della mancata opposizione alle medesime, non è preclusiva dell’accertamento della prescrizione o di altri fatti comunque estintivi del credito maturati successivamente alla notifica delle cartelle in oggetto, laddove venga contestata l’effettiva prescrizione o estinzione dell’obbligo contributivo da parte dell’ente creditore” (Tribunale del Lavoro di Tivoli, Sentenza n. 1223/2022).
Lo studio è a disposizione per ricorrere in giudizio avverso l’estratto di ruolo.