Il Tribunale del Lavoro di Cosenza, con una recente pronuncia (Sentenza n. 1729/2022, di seguito allegata), ha stabilito che la procedura informatica attuata dal Ministero dell’Istruzione per l’assunzione, nell’anno scolastico 2021/2022, di docenti a tempo determinato vada giudicata illegittima.
Il Giudice del Lavoro calabrese, invero, ha ritenuto che i criteri stabiliti dal D.M. n. 242 del 30.07.2021 non abbiano pienamente garantito ai docenti interessati la possibilità di essere ingaggiati per incarichi temporanei presso le sedi di preferenza indicate dai medesimi.
Infatti si legge in seno al menzionato Provvedimento: “ritiene il Tribunale che la posizione del Ministero non sia condivisibile poiché finisce di fatto per disapplicare il comma 8 cit., e confonde le due distinte figure ivi disciplinate della rinuncia all’incarico e della rinuncia alla sede, applicando le conseguenze espressamente prescritte solo per l’ipotesi della rinuncia all’incarico alla diversa ipotesi della rinuncia alla sede. Infatti, sulla base di una interpretazione letterale della previsione contenuta nell’art. 4, comma 8 cit. si ricava invero che la mancata indicazione nella domanda di partecipazione di determinate sedi comporta esclusivamente l’impossibilità per l’aspirante di concorrere per tali sedi non espresse. Ritiene il Tribunale che a tale ultima espressione non può che attribuirsi il significato che la mancata indicazione di sedi nella domanda di partecipazione determina solo l’esclusione del candidato dalla partecipazione alla procedura per quelle sedi non indicate tra le sue preferenze. Al contrario, l’esclusione dall’intera di procedura di conferimento degli incarichi è prevista soltanto per il caso di ‘mancata presentazione dell’istanza’ o nel caso di ‘rinuncia all’incarico’. Il Giudicante ritiene pertanto che la mancata indicazione di sedi preferite impedisce al docente di concorrere per le sedi non espresse ma certamente consente allo stesso di partecipare alle operazioni di conferimento degli incarichi su sedi indicate preferite nei limiti delle disponibilità che si registrano ai singoli turni di nomina“.
Lo Studio è a disposizione, in ipotesi analoghe a quelle della citata procedura, per agire in giudizio contro il Ministero dell’Istruzione dinanzi al Tribunale del Lavoro competente.