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Il Tribunale del Lavoro di Marsala, con una recente pronuncia (di seguito allegata), ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito (M.I.M.) a pagare in favore di un docente precario l’indennità dovuta per le ferie maturate e non godute.

Invero il Tribunale Lilibeo, aderendo a un consolidato orientamento espresso sul punto dalla Suprema Corte di Cassazione, ha statuito che “In ragione delle superiori coordinate ermeneutiche è stato affermato che ‘il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva. Con specifico riferimento alla controversia in esame, deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell’art. 1 della legge n. 228 del 2012′ nonché ‘ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma 2, del d.lgs. n. 297 del 1994) e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato l’insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro’ (Cass. Civ. n. 16715/2024)’ … si osserva che la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi solo nel caso in cui il datore di lavoro abbia invitato il lavoratore a godere delle ferie ovvero abbia avvisato lo stesso che, in caso di mancata fruizione delle stesse, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento. Ma simile prova non è stata fornita dal OMISSIS , il quale, pertanto, in applicazione dell’art. 7 della direttiva 2003/88, oltre che dell’art. 36 Cost., non può che essere condannato al pagamento di un’indennità finanziaria per le ferie annuali non godute dal ricorrente al momento della cessazione del rapporto di lavoro” (Tribunale di Marsala, Sez. Lav., Dott. F. Giardina, Sent. n. 18/2025).

La giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, ha, dunque, operato un chiaro discrimine al fine di stabilire se i docenti precari, con incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche, abbiano diritto o meno a usufruire, al termine del rapporto di lavoro, dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute.

Infatti i citati docenti non di ruolo hanno diritto di conseguire la predetta indennità ogniqualvolta il Dirigente dell’Istituto presso cui prestano servizio, nel corso dell’anno scolastico, non li inviti a godere delle ferie ovvero non li avverta che, in caso di mancata fruizione, le stesse andranno definitivamente perdute al termine del periodo di riferimento.

Lo studio è a disposizione per agire in giudizio al fine di ottenere la condanna del M.I.M. al pagamento dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute.

Post Author: Alfio Giuseppe Aureliano Laudani

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