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La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania ha stabilito, di recente, in seno alla Sentenza n. 7402/2024 (di seguito allegata), che le sanzioni e gli interessi nel caso di tributi erariali si prescrivano nel termine di cinque anni.

Difatti la prefata Corte, chiamata a pronunciarsi in una procedura di riscossione dell’Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), ha così statuito: “E’ però decorso, tra la notifica della cartella (2013) e quella della intimazione (2024), il termine di prescrizione quinquennale per sanzioni ed interessi, non essendo stata provata la notifica di ulteriori atti interruttivi … La Corte, in parziale accoglimento del ricorso, annulla la intimazione e la sottostante cartella limitatamente a sanzioni ed interessi” (Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania Sent. n. 7402/2024 citata).

La contribuente che ha proposto l’azione, difesa dallo scrivente studio e da quello dell’Avv. Luigi Laudani, non dovrà, per gli effetti, corrispondere all’Agenzia dell’Entrate-Riscossione (ADER) gli importi alla stessa domandati a titolo di sanzioni e di interessi.

Lo studio è a disposizione per agire in giudizio dinanzi al Giudice tributario territorialmente competente al fine di impugnare illegittimi atti di accertamento, di riscossione e di esecuzione.

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