Il Tribunale del Lavoro di Catania ha accolto il ricorso presentato dallo scrivente, per conto di una Professoressa non di ruolo dipendente precaria del Ministero dell’Istruzione e del Merito, vertente al riconoscimento sia della c.d. “Carta Elettronica del Docente” che della “Retribuzione Professionale Docenti” (R.P.D.).
Il menzionato Tribunale Etneo, infatti, in seno alla Sentenza n. 3458/2024 (il cui estratto è di seguito allegato), ha stabilito che il M.I.M.
- è tenuto a corrispondere la detta Carta Elettronica per gli anni di servizio in cui la Docente procedente era stata contrattualizzata con incarichi fino al termine delle attività didattiche (quindi con scadenza al 30 giugno);
- deve pagare un congruo importo a titolo di “Retribuzione Professionale Docenti” (R.P.D.) per i periodi in cui la nominata Professoressa era stata assunta mediante supplenze breve.
Lo studio è a disposizione per ricorrere in giudizio dinanzi al Tribunale del Lavoro competente al fine di ottenere il riconoscimento delle summenzionate prestazioni.