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La prescrizione, in materia civile, è quel lasso di tempo previsto dalla Legge entro cui una persona è tenuta ad esercitare un diritto. Il trascorrere del detto tempo, per gli effetti, comporta l’estinzione del diritto e l’impossibilità di esercitare il medesimo.

In materia previdenziale la norma che regola la prescrizione dei contributi dovuti ai lavoratori subordinati è l’art. 3, comma 9, Legge 335/1995 il quale dispone che “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall’articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1 gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti; (b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria“.

Il Legislatore italiano, dunque, ha stabilito che a partire dal 1° gennaio 1996 il termine di prescrizione afferente al versamento dei contributi per i prestatori di lavoro dipendenti sia ordinariamente di cinque anni.

Orbene la summenzionata norma, ad oggi, risulta non applicabile ai pubblici dipendenti alla luce del disposto del successivo comma 10-bis dell’art. 3 Legge 335/1995 citato il quale prevede: “Per le gestioni previdenziali esclusive e per i fondi per i trattamenti di previdenza, i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine servizio amministrati dall’INPS cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2019, non si applicano fino al 31 dicembre 2024, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonché il diritto all’integrale trattamento pensionistico del lavoratore“.

Il predetto comma 10-bis, pertanto, garantisce ai pubblici dipendenti iscritti a gestioni previdenziali e fondi gestiti dall’I.N.P.S. la possibilità, entro la data del 31 dicembre 2024, di potere richiedere il versamento di tutti contributi omessi anche relativi a periodi precedenti agli ultimi cinque anni.

Detto in altri termini: il termine di prescrizione quinquennale è stato “congelato” sino al termine dell’attuale anno solare.

Lo studio è a disposizione per ricorrere in giudizio in ipotesi in cui si riscontri l’omesso versamento di contributi previdenziali dovuti per l’intera carriera lavorativa.

Post Author: Alfio Giuseppe Aureliano Laudani

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