La Suprema Corte con la recente Sentenza n. 29961/2023 (di seguito allegata) ha statuito che la c.d. “Carta elettronica del docente” (per maggiori informazioni si demanda a quest’altro articolo: https://www.studiolegalealaudani.it/2022/10/04/carta-del-docente-spetta-anche-ai-precari/) spetti a coloro che prestano servizio con contratti di supplenza annuale, quindi su organico di diritto (i quali, invero, per il solo anno 2023 possono usufruire della predetta Carta ai sensi dell’art. 15 D.L. 69/2023, convertito dalla L. 103/2023), o con durata fino al termine delle attività didattiche, dunque su organico di fatto.
Nello specifico la Cassazione ha emesso i seguenti principi di diritto: ” 1) La Carta Docente di cui all’art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell’art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell’art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l’omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero. 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all’art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l’adempimento in forma specifica, per l’attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all’art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l’attribuzione è funzionale, o quant’altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L’azione di adempimento in forma specifica per l’attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all’art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all’accredito, ovverosia, per i casi di cui all’art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell’incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica; la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico” (Cass. Civ., sez. Lav., 27.10.2023, Sent. n. 29961).
Il Supremo Consesso ha preferito non pronunciarsi con riguardo alla debenza in favore di quei docenti assunti dal Ministero dell’Istruzione e del Merito mediante incarichi brevi, atteso che tale fattispecie era aliena al giudizio di merito. Infatti il ricorrente aveva prestato servizio soltanto in forza di plurimi contratti di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche: “In proposito il richiamo, trattandosi di fase non impugnatoria, non può che andare alla causa petendi ed al petitum su cui si è incardinato il giudizio di merito, di cui il presente procedimento costituisce parentesi di legittimità e rispetto al quale devono esprimersi i principi per esso vincolanti” (Cass. Civ., Sez. Lav., Sent. n. 29961/2023, già prima citata).
La summenzionata pronuncia, dunque, rappresenta un primo importante punto di arrivo per estendere la c.d. “Carta elettronica del docente” ai precari del settore scolastico.
Lo studio è a disposizione per ricorrere in giudizio dinanzi al Tribunale del Lavoro competente per ottenere la nominata Carta.