Il Tribunale del Lavoro di Padova, con l’Ordinanza del 14 agosto 2023 (di seguito allegata), ha disposto rinvio, ai sensi dell’art. 267 del TFUE, alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea articolando le seguenti questioni:
“«1. Se la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sui contratti a tempo determinato concluso il 18 marzo 1999, che figura nell’allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, e il principio generale del vigente diritto eurounitario di non discriminazione in materia di condizioni impiego, letti alla luce dell’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale, come quella contenuta nell’art. 485 del dl.vo n. 297/94, la quale, nel significato alla stessa attribuita dalla Suprema Corte di Cassazione (v. Cass. S.L. sentenze n. 32386/2019, n. 33134/2019 e n. 33137 del 2019), prevede che i dipendenti a tempo determinato delle scuole paritarie di cui alla L. n. 62/2000 siano trattati in modo meno favorevole, nell’ambito della ricostruzione della carriera, rispetto ai dipendenti a tempo indeterminato del Ministero dell’istruzione e del Merito, per il solo fatto che non hanno superato un pubblico concorso o hanno insegnato alle dipendenze di una scuola paritaria legalmente riconosciuta, nonostante gli insegnanti a tempo determinato delle scuole paritarie si trovino in una situazione comparabile a quella degli insegnanti a tempo indeterminato delle scuole statali per quanto riguarda il tipo di lavoro e le condizioni di formazione e di impiego, svolgendo le stesse mansioni ed essendo in possesso delle medesime competenze disciplinari, pedagogiche, metodologiche – didattiche, organizzativo – relazionali e di ricerca, conseguite attraverso il maturare dell’esperienza didattica, riconosciuta dalla stessa normativa interna come identica ai fini dell’assunzione a tempo indeterminato mediante scorrimento delle Graduatoria permanenti, ora ad esaurimento (cfr. art. 2, comma 2, del D.L. n. 255/2001)»;
«2. se nell’ambito di applicazione della direttiva 1999/70, i principi generali del vigente diritto eurounitario di uguaglianza, parità di trattamento e di non discriminazione in materia di impiego, consacrati anche negli artt. 20 e 21 della CDFUE., nell’art. 14 della CEDU. (rilevanti ex art. 52 della CDFUE.), nella Carta sociale europea approvata il 18.6.61, nell’art. 157 del TFUE. e nelle direttive 2000/43/CE e 2000/78/CE., debbano essere interpretati nel senso che essi ostano ad una norma come quella contenuta nell’art. 485 del dl.vo n. 297/94, che impone di prendere in considerazione ai fini retributivi, in sede di ricostruzione della carriera, esclusivamente i servizi di insegnamento svolti alle dipendenze dello stesso Ministero, oppure delle scuole parificate, pareggiate, sussidiate o sussidiarie, popolari e degli educandati femminili di provenienza, trattando in modo meno favorevole e discriminando, nella ricostruzione di carriera (effettuata dopo l’assunzione a tempo indeterminato da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito), gli insegnanti a tempo determinato delle scuole paritarie, a cui non viene riconosciuta la retribuzione aggiuntiva collegata all’anzianità, invece erogata agli insegnanti a tempo determinato delle scuole statali, comunali, parificate, pareggiate, sussidiate o sussidiarie, popolari e degli educandati femminili, che si trovano in una situazione comparabile agli insegnanti delle Scuole Paritarie per quanto riguarda la natura del lavoro, le funzioni, i servizi e gli obblighi professionali, nonché le condizioni di formazione e di impiego rispetto agli insegnanti delle scuole paritarie di cui alla L. n. 62/2000, svolgendo le stesse mansioni ed acquisendo, attraverso il maturare dell’esperienza didattica, le medesime competenze disciplinari, pedagogiche, metodologiche didattiche, organizzativo – relazionali e di ricerca degli insegnanti delle scuole paritarie»;
«3. Se la nozione di «lavoratore a tempo indeterminato comparabile» di cui alla clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sui contratti a tempo determinato concluso il 18 marzo 1999, allegato alla direttiva 1999/70, e i principi generali del vigente diritto eurounitario di uguaglianza, parità di trattamento e di non discriminazione in materia di impiego, consacrati negli artt. 20 e 21 della CDFUE., debbano essere interpretati nel senso che, nell’ambito del riconoscimento degli scatti di anzianità, i servizi prestati in qualità di dipendente temporaneo delle scuole paritarie debbano essere equiparati a quelli espletati nelle scuole statali, nelle scuole parificate, nelle scuole pareggiate, nelle scuole popolari, nelle scuole sussidiate o sussidiarie, nonché negli educandati femminili, svolgendo tali insegnanti le medesime mansioni, avendo gli stessi obblighi professionali ed essendo in possesso delle medesime competenze disciplinari, pedagogiche, metodologiche – didattiche, organizzativo – relazionali e di ricerca»;
«4. Se in caso di accertato contrasto dell’art. 485 del dl.vo n. 297/94 con il diritto eurounitario la trattizzazione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, imponga al Giudice nazionale di disapplicare la fonte interna incompatibile» o con i diversi quesiti di legge” (Tribunale di Padova, sez. Lav., Ordinanza del 14.08.2023).
Il Giudice del lavoro patavino, quindi, dubita che il mancato riconoscimento, da parte della normativa interna, ai fini della carriera, degli anni di servizio svolti da docenti presso istituti scolastici paritari rispetti il diritto eurounitario.
Invero la questione è rilevante atteso che al docente, nel momento dell’immissione in ruolo, non viene computata alcuna anzianità per i periodi di lavoro a termine disimpegnati in favore di scuole paritarie.
Il Tribunale di Padova, dunque, con un Provvedimento “coraggioso”, il quale punta a superare i dinieghi già espressi in materia sia dalla Suprema Corte (ex multis: Cass. Civ. Sent. n. 32386/2019) sia dalla Consulta (Corte Cost. Sent. n. 180/2021), fornisce una nuova speranza a tutti coloro che hanno esperito attività a tempo determinato alle dipendenze di istituti paritari.
A seguito del detto rinvio, pertanto, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha la possibilità di riaprire “la partita”.