L’art. 1, comma 346, L. 311/2004 stabilisce che “I contratti di locazione, o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento, di unità immobiliari ovvero di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli se, ricorrendone i presupposti, non sono registrati“.
Il Legislatore, dunque, già da quasi due decenni, ha previsto che i contratti di locazione di immobili debbano essere registrati pena la loro nullità.
La detta registrazione comporta per le parti la nascita di due diversi vincoli: uno sul piano civilistico (le cui condizioni sono fissate in seno all’accordo firmato) un altro sul piano fiscale (necessità di versare l’imposta di registro).
Invero trattasi di due obblighi che vanno in parallelo atteso che l’omesso versamento di alcune annualità di imposta non inficia la validità del patto raggiunto tra le parti.
Difatti sul punto la Suprema Corte, di recente, è intervenuta con l’Ordinanza n. 13870/2023 (di seguito allegata) fornendo il seguente principio di diritto “Il mancato versamento di alcune annualità della imposta di registro, successive a quella iniziale, è sì sanzionato dalla normativa fiscale, ma non rileva agli effetti della validità negoziale del contratto cui si riferisce la previsione di nullità di cui alla norma della l. n. 311 del 2004, articolo 1, comma 346, atteso che essa si riferisce alla registrazione originaria del contratto” (Cass. Civ., Sez. III, Ord. n. 13870/2023).
Alla luce di quanto sopra appare irrilevante, ai fini della validità del contratto stipulato, la circostanza che le annualità successive a quella iniziale dell’imposta di registro prevista per Legge non siano state regolarmente saldate dai contraenti.