Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (C.G.A.), in una recente Sentenza (la n. 11/2023 di seguito allegata), ha stabilito che spetta il risarcimento del danno al membro dell’Arma dei Carabinieri il quale non abbia potuto godere in tempi brevi (pur avendone pieno diritto) di un idoneo alloggio di servizio.
La vicenda, nello specifico, era sorta nel corso dell’anno 2008, quando il Comandante pro tempore della Stazione dei Carabinieri di Canicattì aveva chiesto, invano, di poter risiedere in un’adeguata abitazione a disposizione del menzionato Corpo presso il citato Comune della zona agrigentina.
Il predetto, per gli effetti, aveva incoato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia il quale, con la Sentenza n. 368/2022, aveva condannato l’Amministrazione di appartenenza dello stesso a risarcirlo per il mancato tempestivo godimento del diritto all’alloggio di servizio.
Orbene, a seguito di appello proposto dalla nominata Amministrazione, il C.G.A. ha confermato in toto la Sentenza di primo grado statuendo, più nello specifico, che “Seguendo l’ordine logico delle questioni, va anzitutto confermato che spettava alla parte appellata l’alloggio di servizio, ai sensi degli artt. 363 e 383 d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, e che, una volta intervenuta la concessione dell’alloggio, che si innesta nel sinallagma del rapporto d’impiego, l’Amministrazione ha il dovere di procurarne la disponibilità … In quest’ottica è irrilevante l’affermazione che l’onere della prova della colpa doveva essere assolto dal danneggiato, sussistendo invece una presunzione iuris tantum di colpa del debitore, il quale potrà sottrarsi alla responsabilità provando che l’inadempimento o il suo ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Nell’appello si lamenta che l’inidoneità dell’alloggio assegnato era imputabile a terzi, e segnatamente ai proprietari dell’alloggio che non procedevano alla sua ristrutturazione, ma ciò non fa venir meno la negligenza dell’Amministrazione anche tenuto conto del torno di tempo trascorso senza che l’appellato potesse fruire dell’alloggio che, come condivisibilmente affermato dal TAR, ‘si sarebbe dovuta immediatamente adoperare per reperire, in favore dell’odierno ricorrente, un alloggio demaniale o, in mancanza, altra situazione alloggiativa sul libero mercato immobiliare‘ … Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza gravata” (C.G.A. per la Regione Siciliana, Sez. Giurisdizionale, Sentenza n. 11/2023).
Di seguito il testo integrale della succitata Sentenza.