La Cassazione, con una recente Ordinanza (la n. 33414/2022 di seguito allegata), ha stabilito che l’Amministrazione Pubblica, la quale ricorra all’utilizzo di apparecchiature elettroniche per rilevare la velocità dei veicoli su strada, sia tenuta al periodico controllo del corretto funzionamento delle stesse.
Invero la Suprema Corte, in coerenza ad un orientamento oramai consolidato (nato a seguito della Sentenza n. 113/2015 della Consulta), ha stabilito che “Questa Corte ha mutato orientamento in merito all’interpretazione e applicazione del censurato art. 45 C.d.S.: prima dell’intervento della Corte costituzionale, infatti, prevaleva un orientamento nel senso che detta norma esonererebbe i soggetti utilizzatori dall’obbligo di verifiche periodiche di funzionamento e di taratura delle apparecchiature impiegate nella rilevazione della velocità. A seguito della sent. Corte Cost. 18 giugno 2015, n. 113, deve ritenersi affermato il principio per cui tutte le apparecchiature di misurazione della velocità (che è elemento valutabile e misurabile) devono essere periodicamente tarate e verificate nel loro corretto funzionamento, che non può essere dimostrato o attestato con altri mezzi quali le certificazioni di omologazione e conformità (Cass. Sez. 2, 11.05.2016, n. 9645; Cass. Sez. 2, 12.07.2018, n. 18354; Cass. Sez. 2, 11.01.2018, n. 533; Cass. Sez. 2, 18.12.2020, n. 29093), risultando, peraltro, a tal fine sufficiente il certificato di taratura (ex plurimis, di recente: Cass. Sez. 2, 17.03.2022, n. 8695; Cass. Sez. 2, 01.02.2021, n. 3538)” (Cass. Civ., sez. II, Ordinanza n. 33414/2022).
Di seguito il testo integrale della succitata Ordinanza.