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La Cassazione, con una recente Ordinanza (la n. 32339/2022 di seguito allegata), ha stabilito che i coniugi (lo stesso ragionamento potrebbe riguardare pure gli uniti civilmente) che decidano di fissare la propria residenza in due diversi immobili, abbiano diritto di usufruire del beneficio dell’esenzione dal pagamento dell’Imposta Municipale Unica (I.M.U.) sull’abitazione principale.

Invero la Suprema Corte si è conformata alla Sentenza n. 209/2022 della Corte Costituzionale con la quale è stato dichiarato incostituzionale l’art. 1, comma 741, lettera b), primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 “nella parte in cui stabilisce: «per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente», anziché disporre: «per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente»” (Corte Costituzionale, Sent. n. 209/2022).

Orbene in seno alla menzionata Ordinanza la Cassazione si è espressa nei seguenti termini: “La Corte costituzionale dunque ha escluso, quale requisito perché una abitazione possa essere considerata abitazione principale, quello della dimora abituale e della residenza anagrafica in tale abitazione del nucleo familiare del possessore … Dunque, erra la sentenza impugnata laddove ha negato l’agevolazione per l’IMU alla parte contribuente, possessore di un immobile nel comune di OMISSIS, nonostante l’abitazione principale di quest’ultimo fosse diversa da quella del coniuge, sita nel comune di OMISSIS” (Cass. Civ., Ord. n. 32339/2022).

Logica conseguenza di quanto sopra è che, in ipotesi identiche a quella in esame, gli accertamenti inviati dal Comune per ottenere il pagamento dell’I.M.U. sono, di certo, illegittimi.

Lo Studio è a disposizione per ricorrere alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado competente al fine di impugnare eventuali atti di accertamento notificati dal Comune di residenza.

Post Author: Alfio Giuseppe Aureliano Laudani

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