Il Tribunale del Lavoro di Marsala, con una recente pronuncia (sotto allegata), in linea con un orientamento giurisprudenziale che si sta consolidando, ha statuito che la c.d. “Carta del docente” spetti anche agli insegnanti ed ai professori che lavorano con contratti di lavoro a termine alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione.
La “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente” (meglio conosciuta come “Carta del docente”) è stata introdotta dalla L. 107/2015 il cui articolo 1, comma 121, stabilisce che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell’importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l’acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all’aggiornamento professionale, per l’acquisto di hardware e software, per l’iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l’ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell’ambito del piano triennale dell’offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Orbene il Ministero dell’Istruzione ha fornito la menzionata carta, sin dalla sua introduzione, esclusivamente ai docenti di ruolo così creando una palese discriminazione tra questi e quelli a tempo determinato.
Nella Sentenza in commento il Tribunale Marsalese ha posto rimedio alla superiore stortura pronunciandosi nei seguenti termini: “Orbene, è evidente che nel caso di specie sussiste una differenza di trattamento tra i docenti a tempo indeterminato e i docenti assunti dal Ministero nell’ambito di rapporti a tempo determinato: la formazione dei primi – anche se in ‘posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati’ (art. 3 del D.P.C.M. 28 novembre 2016) – è sostenuta sotto il profilo economico dalla parte datoriale con l’erogazione della Carta elettronica; i docenti a tempo determinato, pur avendo un eguale diritto-dovere di aggiornarsi e formarsi, non risultano, invece, destinatari di tale sostegno economico … In tale ordine di idee, pertanto, i commi 121 e ss. dell’art. 1 della legge n. 107 del 2015 non possono che essere interpretati nel senso di ricomprendere all’interno della cerchia di destinatari anche il personale docente a tempo determinato atteso che ai sensi degli artt. 63 e 64 del CCNL di categoria del 27 novembre 2007 l’amministrazione ha l’obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo determinato ed indeterminato, ‘strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio’, tra le quali certamente può ricomprendersi la Carta del docente (cfr. sul punto anche Trib. Torino, sent. n. 515/2022) … In definitiva – colmata in via interpretativa la lacuna previsionale di cui all’art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 e preso atto della pronuncia del Consiglio di Stato n. 1842/2022 con la quale sono stati annullati la nota del M.I.U.R. n. 15219 del 15 ottobre 2015, nella parte in cui specifica che la ‘Carta del docente’ e i relativi € 500,00 annui sono assegnati ai soli docenti di ruolo e non anche ai docenti con contratto a tempo determinato, nonché l’art. 2 del d.P.C.M. del 23 settembre 2015 – ritiene questo giudice che le domande attoree possano trovare accoglimento, dovendosi riconoscere ai ricorrenti il diritto ad usufruire il beneficio economico di € 500,00 annui attraverso la c.d. Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente” (Tribunale di Marsala, sez. Lav., Dott. F. Giardina, Sent. n. 803/2022).
Lo Studio è a disposizione per ricorrere al Tribunale del Lavoro competente al fine di ottenere in favore dei docenti non di ruolo, sia per l’anno in corso che per quelli precedenti, la predetta Carta elettronica.